Ultime news

  • FAQ Termoregolazione - Le ultime novità

    Categoria: Energia

    Interessanti RISPOSTE date dal Ministero dello Sviluppo Economico.

    Con una domanda che sorge spontanea:   il punto 3 e il punto 17 si contraddicono oppure no???

    Il nostro studio è a vostra disposizione...

    PDF icon FAQ-Termoregolazione-Giugno-2017 (1) (1).pdf


  • I materiali derivanti dalla demolizione possono essere riutilizzati?

    Categoria: Ambiente

    Cassazione: i materiali derivanti dalla demolizione di edifici sono rifiuti e non sottoprodotti. Non possono quindi essere riutilizzati I materiali derivanti dalla demolizione di un edificio non possono essere considerati sottoprodotti, ma sono rifiuti. Vanno quindi portati in discarica e non possono essere riutilizzati. Così si è espressa la Corte di Cassazione, Sentenza 33028/2015, circa l’illecita gestione dei rifiuti (sanzionata dall’art. 256 del D.Lgs. 152/2006) e la dubbia natura degli inerti da demolizione. Nel caso in esame, il legale rappresentante di un’impresa di costruzioni veniva condannato a seguito del trasporto senza titolo abilitativo e del riutilizzo (realizzazione di un sottofondo stradale provvisorio) di rifiuti speciali non pericolosi (cemento, mattoni, ceramiche, tondini di ferro) provenienti dalla demolizione di un rustico. Il ricorrente propone ricorso per Cassazione in base a tali considerazioni: il materiale da demolizione è riconducibile ad un sottoprodotto (per l’assenza di trasformazioni preliminari e la sola frantumazione del materiale dopo la demolizione ed anche per non aver determinato condizioni peggiorative dell’ambiente) in alternativa, anche se il materiale fosse un rifiuto, deve considerarsi applicata la disciplina del deposito temporaneo dei rifiuti utilizzati come sottofondo stradale provvisorio per il transito dei mezzi La Cassazione rigetta il ricorso presentato e conferma la condanna per la gestione non autorizzata dei rifiuti (art. 256 del D.Lgs. 152/2006). La Cassazione ha chiarito che in base al Codice dell’ambientale (D.Lgs. 152/2006) può essere considerato sottoprodotto un materiale che deriva direttamente da un processo produttivo, cioè da un’attività finalizzata alla produzione di un manufatto. La demolizione di un fabbricato, invece, è effettuata per eliminare un manufatto e non per produrre qualcosa. Inoltre, risulta irrilevante che la demolizione preceda la realizzazione di un altro edificio: il nuovo manufatto non è infatti il prodotto finale della demolizione e l’attività di costruzione può anche essere indipendente da questa. Al riguardo, considerando che i rifiuti vanno portati in discarica mentre i sottoprodotti possono essere riutilizzati, è opportuno ricordare le rispettive definizioni: sono definiti rifiuti speciali i materiali derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo sono definiti sottoprodotti i materiali che provengono direttamente da un processo di produzione, quindi da un’attività finalizzata alla produzione ottenuta attraverso la lavorazione o la trasformazione di altri materiali I criteri per differenziare i due casi sono stati stabiliti dal DM 161/2012, che regola l’utilizzo di terre e rocce da scavo in base ai livelli di contaminazione e alle caratteristiche dei cantieri. 



  • Ecobonus per schermature solari e caldaie a biomassa, le guide dell’Enea

    Categoria: Energia

    L’Enea ha pubblicato due guide con le istruzioni per beneficiare degli ecobonus del 65% per schermature solari e caldaie a biomassa, due novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 nell’ambito degli interventi di riqualificazione energetica. Le guide sono (scaricabili all’indirizzo efficienzaenergetica.acs.enea.it). In particolare, l’Enea chiarisce che le schermature solari devono essere collocate a protezione di una superficie vetrata (rispetto alla quale possono essere applicate all’interno, all’esterno o integrate) e devono essere regolabili a seconda della stagione e delle condizioni meteorologiche. Le schermature devono avere inoltre una loro funzionalità “tecnica”, non possono essere liberamente montabili e smontabili dall’utente e devono avere la marcatura CE. Per le chiusure oscuranti, come persiane, veneziane e tapparelle, vengono considerati validi tutti gli orientamenti, mentre per le schermature non in combinazione con vetrate, ad esempio le tende esterne, vengono escluse quelle posizionate su pareti esposte a nord. Il valore massimo della detrazione per queste tipologie di interventi è di 60 mila euro (da suddividere in 10 rate annuali di pari importo), che corrisponde a un ammontare complessivo di circa 92.300 euro delle spese sostenute per unità immobiliare. Per quanto riguarda le caldaie a biomassa, ovvero impianti per il riscaldamento invernale che bruciano materiali vegetali trasformandoli in energia termica, le novità riguardano la semplificazione dei requisiti per beneficiare delle detrazioni nel caso di sostituzione o integrazione di un impianto già in funzione o di nuova istallazione (solo però per edifici esistenti). Nel vademecum Enea vengono elencate tutte le tipologie di impianti che possono essere installati e che devono avere un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85%. Il valore massimo della detrazione è di 30 mila euro (da suddividere in 10 rate annuali di pari importo), che corrisponde a un ammontare complessivo di circa 46.150 euro delle spese sostenute per unità immobiliare. Per usufruire delle detrazioni fiscali del 65%, le spese per i lavori devono essere sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. Salvo ulteriori proroghe, dal 2016 l’aliquota passerà al 36%.



  • Per la diagnosi energetica nelle Pmi sono a disposizione 30 milioni di euro

    Categoria: Energia

    Via libera al programma governativo destinato a stimolare le piccole e medie imprese a rendere più efficienti i loro consumi energetici. È stato infatti pubblicato l’avviso del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che consente alle Regioni e Province autonome di presentare programmi finalizzati a sostenere la realizzazione della diagnosi energetica nelle piccole e medie aziende. L’iniziativa, prevista dalle norme di recepimento della Direttiva sull’efficienza energetica, mette a disposizione 15 milioni di euro nel 2015 per il cofinanziamento di programmi regionali volti ad incentivare gli audit energetici nelle Pmi o l’adozione di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001. Considerando anche le risorse che saranno allocate dalle Regioni, per le Pmi saranno disponibili 30 milioni di euro a copertura del 50% dei costi che sosterranno per la realizzazione della diagnosi energetica. Si stima che non meno di 15.000 Pmi all’anno potranno essere coinvolte in questa iniziativa e che altrettanti progetti di efficienza energetica scaturiranno dalle diagnosi energetiche. La scadenza per presentare i programmi è fissata al 30 giugno 2015. L’iniziativa verrà replicata annualmente con analoghe risorse sino al 2020. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 maggio, sono stati inoltre approvati gli schemi, predisposti da Accredia, di certificazione e accreditamento per la conformità alle norme tecniche relative alle “Società che forniscono servizi energetici” (Esco), agli Esperti in Gestione dell’Energia (Ege), ai Sistemi di Gestione dell’Energia (Sge). Il provvedimento, anch’esso previsto dalle norme di recepimento della Direttiva sull’efficienza energetica, rappresenta un passo in avanti per la qualificazione dei soggetti che operano in campo energetico.

    FONTE: EnergyManagerNews



  • Adempimenti sugli impianti di condizionamento in relazione all'anno 2015.

    Categoria: Energia

     “Disposizioni e criteri per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici”, approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1673 del 22/12/2014 .

     

    http://www.comune.genova.it/content/dgr-1673-del-22122014



  • Nuovo attestato di prestazione energetica obbligatorio dal 1° ottobre 2015

    Categoria: Energia

    L'obbligo di compilare l'Attestato di prestazione energetica degli edifici secondo le nuove linee guida predisposte a livello nazionale scatterà il 1° ottobre prossimo. vedi articolo SOLE24ORE alla pagina

    http://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/risparmio-energetico-e-tecnologie/2015-06-18/nuo...



  • Contratto locazione - APE (Attestazione Prestazione Energetica)

    Categoria: Energia

    Faq pubblicata nel 2014 dal sito dell'AGENZIA DELLE ENTRATE Al momento della registrazione di un contratto di locazione di immobile a uso abitativo, è obbligatorio allegare l’attestato di prestazione energetica (APE)?   In caso di locazione di singola unità immobiliare, non è obbligatorio allegare l’ APE al contratto di locazione. Tuttavia, è necessario inserire nel contratto una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, relativa all'attestazione della prestazione energetica degli edifici (Articolo 6, Dlgs 19 agosto 2005 n. 192).



  • Aggiornamento sullo stato dei tee - certificati bianchi

    Categoria: Energia

    GENOVA

    L’Autorità per l’energia ha analizzato nel dettaglio lo stato e le prospettive dei Titoli di efficienza energetica (Tee), noti anche come Certificati bianchi, nel sul recente Rapporto sul settore, realizzato a partire dai dati recentemente resi disponibili dal Gse per quanto riguarda il 2014. Nel documento si scopre che i distributori soggetti agli obblighi di acquisto sono nettamente di più nel settore elettrico (ben 1012) che in quello del gas naturale (60-65), proprio a causa della maggiore concentrazione di questo ultimo comparto. Altro aspetto significativo è che i Tee si stanno dimostrando in grado di competere efficacemente con le altre misure di sostegno presenti in ambito edilizio (detrazioni fiscali, Conto termico, ecc). Infatti nel 2014 non si è assistito a nessun calo generalizzato delle schede tecniche standardizzate emesse in questo ambito: quella relativa agli isolamenti delle pareti opache ha permesso, in particolare, l’emissione nel 2014 di quasi 52.000 titoli, un numero pari a ben il 24% dei titoli emessi in modo standardizzato, al netto delle emissioni automatiche trimestrali. Un valore, inoltre, del tutto confrontabile con quello del 2013. Risulta invece calato, tra il 2013 e il 2014, l’utilizzo delle schede relative ai serramenti esterni (poco meno di 10.000 titoli nel 2014), alle caldaiette (circa 8.500 titoli) e all’installazione di pannelli solari termici, circa 7.000 titoli. Tutte quante però rimangono (assieme alla scheda tecnica relativa all’illuminazione pubblica) tra le prime per quantità di risparmi rendicontati. Più in generale, nel 2014 si è assistito a un incremento dell’emissione dei risparmi certificati a seguito di interventi effettuati in ambito civile: l’Autorità desume questo fenomeno proprio dall’aumento dei Tee emessi per mezzo di Rvc (Richieste di verifica di certificazione) di tipo standardizzato. Al contrario, appare leggermente calata la percentuale di risparmi ottenuti in ambito industriale, anche se i valori assoluti sono comunque molto rilevanti (e decisamente più alti rispetto a quelli riscontrati nei primi anni del meccanismo). Ciò probabilmente è anche imputabile agli effetti della crisi economica che, con la limitazione complessiva dei consumi, ha influenzato anche i risparmi energetici ottenuti con interventi di efficienza. Un aspetto positivo e per certi versi inatteso è che si inizia a osservare è l’ottenimento di qualche risultato nel settore dei trasporti (circa 18.000 Tee emessi), che potrebbe ulteriormente rafforzarsi in futuro, anche se la Autorità ammette che questo segmento deve fare i conti con l’esistenza di intrinseche difficoltà di confronto. Infine, l’ultima curiosità è che buona parte dei soggetti accreditati al meccanismo dei Tee ne rimangono, più o meno consapevolmente, ai margini: dei circa 4.500 operatori accreditati presso il Gse a dicembre 2014 (cifra comprendere anche i distributori di energia elettrica e gas che erano già ammessi – in quanto soggetti regolati – al meccanismo), l’Autorità evidenzia che solo il 22% di essi è stato attivo nella presentazione diretta di Rvc o Proposte di progetto sino al 2014. La sensazione dell’Authority è che, come già osservato nei primi anni del meccanismo, molte società di servizi energetici tendano ad accreditarsi al meccanismo senza avere una reale volontà di parteciparvi, almeno in tempi brevi.

    FONTE: EnergyManagerNews http://www.energymanagernews.it/



  • Direttiva Seveso 3, in Gazzetta il nuovo decreto

    Categoria: Ambiente

    Il 4 luglio 2012 è stata emanata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea la direttiva 2012/18/UE (cd. “Seveso III”) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. L’aggiornamento della normativa comunitaria in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose è dovuto alla necessità di adeguare la disciplina al recente cambiamento del sistema di classificazione delle sostanze chimiche. Oltre agli aggiornamenti tecnici necessari per l’adeguamento alla nuova classificazione delle sostanze chimiche, le principali novità introdotte dalla Direttiva 2012/18/UE (Direttiva Seveso 3”) intendono: migliorare e aggiornare la direttiva in base alle esperienze acquisite con la Seveso II, in particolare per quanto riguarda le misure di controllo degli stabilimenti interessati, semplificarne l’attuazione nonché ridurre gli oneri amministrativi; garantire ai cittadini coinvolti un migliore accesso all’informazione sui rischi dovuti alle attività dei vicini impianti industriali “Seveso” e su come comportarsi in caso di incidente; garantire la possibilità di partecipare alle decisioni relative agli insediamenti nelle aree a rischio di incidente rilevante e la possibilità di avviare azioni legali, per i cittadini ai quali non siano state fornite adeguate informazioni o possibilità di partecipazione, in applicazione della Convenzione di Aarhus del 1998. Il Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 Il 26 giugno 2015, con l’emanazione del D.Lgs. 105/2015, l’Italia ha recepito la direttiva 2012/18/UE (Direttiva Seveso III), relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Il provvedimento aggiorna la norma precedente (D.lgs. n° 334/99, come modificato dal D.Lgs. 238/2005). E’ aggiornato  l’elenco delle sostanze pericolose e delle relative soglie di assoggettabilità, in conformità alla nuova direttiva. Vengono inoltre aggiornate e completate tutte le norme di carattere tecnico necessarie per la sua applicazione (allegati da A ad M). Il decreto legislativo costituisce un vero e proprio “testo unico” in materia di controllo del pericolo di incidenti industriali rilevanti che definisce contestualmente ogni aspetto tecnico ed applicativo senza la necessità di riferimenti a successivi provvedimenti attuativi. Fra le principali innovazioni introdotte, il D.Lgs. 105/2015 reca: il rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento espletato dal Ministero dell’ambiente. Si prevede, infatti, l’istituzione, presso il Ministero, di un coordinamento per l’uniforme applicazione nel territorio nazionale della normativa introdotta (articolo 11); l’introduzione di una modulistica unificata, a livello nazionale, utilizzabile in formato elettronico per la trasmissione della notifica e delle altre informazioni da parte del gestore (allegato 5); le procedure per l’attivazione del meccanismo della “deroga”, previsto dalla direttiva 2012/18/UE per le sostanze non in grado, in determinate condizioni chimico-fisiche, di generare incidenti rilevanti (articolo 4); il rafforzamento del sistema dei controlli, attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni negli stabilimenti (articolo 27); il rafforzamento delle misure necessarie a garantire maggiori informazioni al pubblico, nonché a permettere una più efficace partecipazione ai processi decisionali, in particolare nelle fasi di programmazione e realizzazione degli interventi nei siti in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante (articoli 23-24); La definizione delle tariffe per le istruttorie e i controlli (articolo 30 e allegato I).

    FONTE: BibLus-net by ACCA (biblus-net@accasoftware.it)



  • Certificazione energetica degli edifici, in Gazzetta i 3 decreti attuativi che riscrivono le nuove regole.

    Categoria: Energia

    I decreti sono: decreto requisiti minimi: “applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici“ decreto relazione legge 10: “schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici“ decreto nuove linee guida APE: “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici“ Decreto requisiti minimi Il decreto requisiti minimi definisce le nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione. Decreto relazione tecnica legge 10 Il decreto relazione tecnica  definisce gli schemi di relazione tecnica di progetto, adeguandoli al nuovo quadro normativo, in funzione delle diverse tipologie di opere: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazioni energetiche. Decreto nuove linee guida APE 2015 Il decreto linee guida definisce le nuove regole per la redazione dell’APE (attestato di prestazione energetica). Il nuovo modello di APE sarà valido su tutto il territorio nazionale e, insieme ad un nuovo schema di annuncio commerciale e al database nazionale dei certificati energetici (SIAPE), offrirà al cittadino, alle Amministrazioni e agli operatori informazioni semplici e chiare sull’efficienza dell’edificio e degli impianti, consentendone un confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti e orientando il mercato verso edifici con migliore qualità energetica. I decreti entreranno in vigore il 1° ottobre 2015.

    http://biblus.acca.it/download/decreto-26-giugno-2015-requisiti-minimi-gazzetta-ufficiale/ 

    http://biblus.acca.it/download/decreto-26-giugno-2015-relazione-tecnica-legge-10-gazzetta-ufficiale/

    http://biblus.acca.it/download/decreto-26-giugno-2015-linee-guida-certificazione-energetica-gazzetta...



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Michele Viganego

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