Ultime news

  • DISTACCO DAL RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO

    Categoria: Energia

    E' utile ricordare i fondamentali come riportato dal sito TEKNORING in data odierna.

    Estratto:

    I diritti individuali dei condomini

    Alcune sentenze della Cassazione ricordano che “in tema di condominio negli edifici, è nulla – e quindi non soggetta al termine di impugnazione di cui all’art. 1137 c.c. – la delibera assembleare che addebiti le spese di riscaldamento ai condomini proprietari di locali cui non sia comune, né siano serviti dall’impianto di riscaldamento, trattandosi di delibera che riguarda i diritti individuali di tali condomini e non alla mera determinazione quantitativa del riparto delle spese” (vedi anche Cass. 22634/2013).

    Il condomino può legittimamente rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità  immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità  di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto. (vedi anche Cass. 7518/2006 e Cass. 16365/2007).

    Pertanto, il condomino che non fruisce del riscaldamento centralizzato non è tenuto al pagamento delle spese relative al consumo. Se la delibera condominiale stabilisce il contrario, questa non può essere ritenuta legittima e il condomino può contestare le spese del riscaldamento anche in sede di opposizione al decreto ingiuntivo. La nullità  delle delibere assembleari può essere accertata incidentalmente anche nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Questo ove la pretesa creditoria del condominio sia fondata sul rendiconto approvato dall’assemblea e nonostante lo stesso non sia stato previamente impugnato in giudizio.

    Abbiamo un'esperienza ultradecennale su queste pratiche di distacco dall'impianto centralizzato e vi invitiamo a contattarci per informazioni e preventivi.

    Il TEAM Viganego Engineering



  • Si avvicina la scadenza per la consegna della Diagnosi Energetica

    Categoria: Energia

    Entro il 22 dicembre i soggetti obbligati (grandi imprese ed energivore) dovranno aver effettuato la Diagnosi Energetica, per inviarla all’Enea.

    La Diagnosi è prevista ogni quattro anni e questa è la seconda “tornata”, dopo la novità normativa del Decreto Legislativo 102 del 2014 che ha introdotto l’obbligo a partire dal 2015.

    La Diagnosi Energetica rappresenta il principale strumento a disposizione delle aziende per avviare un percorso di efficientamento energetico. Con questo audit, infatti, si scatta una fotografia dettagliata del fabbisogno energetico aziendale, suddiviso in tutte le sue utenze, e si individuano gli interventi prioritari per un miglioramento che conduca a ridurre il fabbisogno e i costi dell'energia.

    Sono previste sanzione per il mancato adempimento da 4.000 a 40.000,00€.

    Anche se tardivamente si possono caricare le diagnosi sul portale ENEA.

    Rivolgetevi al nostro studio per organizzare audit, redazione e consegna della diagnosi energetica!



  • DIAGNOSI ENERGETICHE E SISTEMI DI MONITORAGGIO

    Categoria: Energia

    News dall'ENEA riguardo alla questione della scadenza del 5 dicembre 2019 per la presentazione dell'aggiornamento delle DIAGNOSI ENERGETICHE.

    - la diffusione dei sistemi di monitoraggio richiesti obbligatoriamente dalla diagnosi energetica da presentare alla prossima scadenza del 5 dicembre 2019 non sembra adeguata; dall’indagine presso gli operatori risulta che solamente l’11% circa delle imprese avrebbe espletato completamente la procedura; le aziende, però, per il 55% rispondono di aver già predisposto un piano in linea con i suggerimenti di Enea (il 32% lo avrebbe già implementato) e solo il 13% risponde in maniera negativa;

    - l’approccio al “miglioramento continuo” dell’efficienza energetica, reso possibile da appositi strumenti gestionali, comincia a diffondersi seppur con ampi margini di miglioramento. A seguito della Diagnosi Energetica, il 70% delle imprese ha dichiarato di non aver intrapreso un percorso di certificazione secondo la norma ISO 50001, ma la restante parte si divide tra chi lo ha già effettivamente implementato (16%) e chi è comunque in fase di certificazione (10%).

    Dati interessanti che incoraggiano il nostro lavoro di Energy Manager.



  • Ecobonus e cessione del credito siamo con te per cogliere questa nuova opportunità!

    Categoria: Energia

    La cessione del credito, articolo 10 del D.L. 30/04/2019 n.34, offre a tutti coloro che vogliono rinnovare il proprio impianto di riscaldamento di accedere agli incentivi del 65% e 50% direttamente con uno sconto in fattura, senza aspettare 10 anni.

    Anche gli altri interventi previsti dall'ECOBONUS sono scontabili.

    Il nostro studio è a disposizione per la pratiche del caso.
    CONTATTACI!

     

     



  • La contabilizzazione con la nuova UNI 10200

    Categoria: Energia

    Interessante articolo ben commentato al seguente link di LogicalSoft.
    https://www.logical.it/focus/la-contabilizzazione-con-la-nuova-uni-10200-2018?stat=2598&c=MTFyYWZmYWVsbGEucGF0cm9uZUBnbWFpbC5jb20zOA==&utm_source=logical&utm_medium=email&utm_campaign=2019-08-29-focus-trm-la-contabilizzazione-con-la-nuova-uni-10200
    Per ulteriori approfondimenti chiamate il nostro studio al numero di cellulare 393 9137877 o fisso 0185 358114.

     



  • Detrazioni per efficientamento energetico

    Categoria: Energia

    Detrazioni per efficientamento energetico, in questo focus tutto quello che occorre sapere su interventi ammessi, aliquote, superbonus e cessione del credito

    La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato la possibilità di usufruire delle detrazioni per efficientamento energetico, ma sono cambiate le regole rispetto al passato, sia per quanto riguarda le aliquote di detrazione, sia per le modalità di cessione del credito.

    In questo Focus analizziamo tutti gli aspetti legati alle detrazioni per efficientamento energetico.

    Detrazione per risparmio energetico

    L’agevolazione fiscale per il risparmio energetico consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

    Le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi), l’installazione di pannelli solari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, ecc.

    Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l’applicazione dell’aliquota corretta (50, 65, 70, 75%) occorre far riferimento:

    • alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali
    • alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).

    Quando gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria, effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.

    Efficientamento energetico, interventi ammessi e aliquote

    Prima di affrontare il tema della cessione del credito, ricapitoliamo nella tabella seguente le tipologie di intervento di efficientamento energetico ammesse e le relative aliquote previste.

    INTERVENTI AMMESSI

    ALIQUOTA DETRAIBILE

    Serramenti e infissi

    50%

    Schermature solari
    Caldaie Biomassa
    Caldaie a condensazione classe A
    Caldaie a condensazione classe A+ (con sistema di termoregolazione evoluto)

    65%

    Pompe di calore
    Scaldaccqua a PDC
    Coibentazione involucro
    Collettori solari
    Generatori ibridi
    Sistemi di Building Automation
    Microgeneratori
    Interventi condominiali (superficie >25%) 70%
    Interventi condominiali (superficie >25% + qualità media) 75%
    Interventi condominiali combinati efficientamento energetico + riduzione 1 classe rischio sismico 80%
    Interventi condominiali combinati efficientamento energetico + riduzione 2 classi rischio sismico 85%

    Da notare che per gli interventi condominiali sono previste detrazioni maggiori in certe condizioni. Entrando nel dettaglio, è prevista:

    • una detrazione del 70% per gli interventi sull’involucro con un’incidenza superiore al 25% della superficie dell’edificio su una spesa complessiva non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
    • una detrazione del 75% per miglioramento della prestazione energetica invernale e estiva  che conseguano almeno la qualità media di cui al dm 26 giugno 2015. La spesa complessiva massima è pari a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio

    Per gli interventi combinati è previsto un super-bonus: per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente a:

    • riduzione del rischio sismico
    • riqualificazione energetica

    spetta, in alternativa alle detrazioni previste per l’ecobonus maggiorato 70%-75% (comma 2- quater art. 14 dl 63/2013) e per il sismabonus (art.16 comma 1 quinques):

    1. una detrazione dell’80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore
    2. una detrazione dell’85%, ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori

    Il tetto di spesa è pari a 136.000 € per ogni unità immobiliare del condominio.

    Il super-bonus condomini rappresenta un’occasione da non lasciarsi scappare per coloro che intendono riqualificare il proprio condominio, potendo usufruire di una maxi detrazione anche in zona sismica 3.

    Cessione del credito

    Le regole per la cessione del credito sono abbastanza complesse e hanno subito variazioni nel corso degli anni.
    Vediamole, con riferimento agli anni 2016,2017 e 2018.

    Spese sostenute nel 2016

    Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 finalizzate alla riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali, i condòmini che si trovano nella cosiddetta “no tax area” (incapienti) possono cedere ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi un credito pari alla detrazione Irpef spettante, come pagamento di una parte del corrispettivo.

    I contribuenti interessati sono i condòmini che non possono usufruire della detrazione perché possiedono redditi esclusi da Irpef (o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni).

    Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate (provvedimento 22 marzo 2016):

    • la situazione di incapienza deve sussistere nel periodo d’imposta 2015
    • il credito cedibile è pari al 65% delle spese poste a carico al singolo condomino, in base alla tabella millesimale di ripartizione, e riguarda le spese sostenute nell’anno 2016, anche se riferite ad interventi iniziati in anni precedenti
    • la volontà di cedere il credito deve risultare dalla delibera dell’assemblea che approva gli interventi di riqualificazione energetica oppure da una specifica comunicazione inviata successivamente al condominio. Il condominio deve comunicare questa volontà ai fornitori che, a loro volta, devono accettare, in forma scritta, la cessione del credito a titolo di parziale pagamento del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati
    • il credito ceduto ha le stesse caratteristiche della detrazione teoricamente spettante al condomino e, quindi, il fornitore potrà utilizzarlo in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa di riqualificazione energetica. In particolare, il credito è utilizzabile in compensazione, a partire dal 10 aprile 2017 e mediante il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. La quota di credito non fruita nell’anno può essere riportata nei periodi d’imposta successivi ma non può essere chiesta a rimborso.

    Per verificare la correttezza della cessione della detrazione da parte del condomino e della fruizione del credito da parte dei fornitori, è previsto che:

    • il condominio paghi, entro il 31 dicembre 2016, le spese corrispondenti alla parte non ceduta sotto forma di credito, mediante l’apposito bonifico bancario o postale;
    • l’amministratore del condominio comunichi telematicamente all’Agenzia delle Entrate una serie di dati;
    • il condominio è inoltre tenuto ad informare i fornitori dell’avvenuto invio della comunicazione.

    Spese sostenute nel 2017

    Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, compresi quelli che danno diritto alle maggiori detrazioni del 70 e 75%, i condòmini appartenenti alla no tax area (incapienti) nell’anno precedente a quello della spesa, possono cedere un credito pari alla detrazione Irpef spettante.

    La cessione può essere disposta in favore:

    • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
    • di altri soggetti privati (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
    • di istituti di credito e intermediari finanziari.

    I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

    E’ esclusa la cessione del credito in favore delle Amministrazioni Pubbliche.

    Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017 sono state definite le modalità di cessione dei crediti.

    Per i soggetti incapienti, il credito d’imposta cedibile corrisponde:

    • alla detrazione del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici;
    • alla detrazione del 70% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, per gli interventi condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;
    • alla detrazione del 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015).

    Tutti gli altri soggetti possono invece cedere solo il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni del 70 e del 75%.

    Il condòmino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.

    Spese sostenute nel 2018

    La Legge di Bilancio 2018 ha modificato i commi 2-ter e 2-sexies dell’art. 14 del D.L. 63/2013 e ha ampliato la possibilità di cessione del credito corrispondente alla detrazione a tutte le ipotesi di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle unità immobiliari, sia singole sia condominiali. In particolare, la cessione è disciplinata distinguendo tra soggetti cosiddetti “incapienti” (di cui al comma 2-ter) e gli altri soggetti diversi (di cui al comma 2-sexies):

    • i soggetti che si trovano nella “no tax area” (ovvero pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi incapienti), possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per tutti gli interventi di riqualificazione energetica, sia se effettuati sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni. La cessione può avvenire nei confronti dei fornitori che hanno effettuato gli interventi, ovvero verso altri soggetti privati, con facoltà che il credito sia poi nuovamente cedibile. Per tali soggetti, è possibile la cessione del credito anche alle banche e agli intermediari finanziari (con esclusione delle Amministrazioni Pubbliche);
    • i soggetti diversi da quelli che si trovano nella “no tax area” possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per tutti gli interventi di riqualificazione energetica. La cessione può avvenire nei confronti dei fornitori che hanno effettuato gli interventi, ovvero verso altri soggetti privati, con facoltà che il credito sia poi nuovamente cedibile. Per tali soggetti, è espressamente vietata la cessione del credito alle banche e agli intermediari finanziari, oltre che verso le Amministrazioni Pubbliche.

    Per i lavori eseguiti dal 1° gennaio 2017 sulle parti comuni degli edifici condominiali, per i quali si ha diritto alle detrazioni più elevate del 70 e del 75%, i beneficiari, diversi dai soggetti incapienti, possono scegliere di cedere il edito:

    • ai fornitori che hanno effettuato gli interventi;
    • ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti).

    Non possono cedere il credito, invece, a istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche. I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

    Incapienti, chi sono?

    Si considerano “incapienti” i contribuenti che hanno un’imposta annua dovuta inferiore alle detrazioni (da lavoro dipendente, pensione o lavoro autonomo) spettanti.

    In sostanza, sono incapienti i contribuenti che nell’anno precedente a quello in cui hanno sostenuto le spese si trovavano nelle condizioni indicate:

    • nell’articolo 11 comma 2 del TUIR, cioè i pensionati con reddito complessivo costituito solo da redditi da pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro, reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
    • nell’art. 13 comma 1 lett. a) del TUIR, cioè i lavoratori dipendenti e i contribuenti con redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 8.000 euro;
    • nell’art. 13 comma 5 lett. a) del TUIR, cioè i contribuenti con redditi derivanti da lavoro autonomo o da un’impresa minore e i possessori di alcuni “redditi diversi” (indicati nell’art. 50, comma 1, lettere e, f, g, h e i del TUIR, ad eccezione di quelli derivanti dagli assegni periodici), di importo non superiore a 4.800 euro.

    Come si utilizza il credito

    Il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, va ripartito in dieci quote annuali di pari importo. Tali quote sono utilizzabili in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

    Il successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue. Se l’importo del credito d’imposta utilizzato risulta superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato.

    Lo scarto è comunicato a chi ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta, consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

    La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

    FONTE: biblus.net by ACCA



  • Termoregolazione e contabilizzazione del calore: i 10 consigli dell’Enea

    Categoria: Energia

    L’Enea, nell’ambito della campagna nazionale di informazione e formazione sull’Efficienza Energetica “Italia in classe A”, ha realizzato un vademecum sulla regolazione e la contabilizzazione del calore con le istruzioni per l’uso per una corretta efficienza energetica.

    Nel vademecum ci sono 10 consigli e buone pratiche sull’installazione di sistemi di contabilizzazione, di termoregolazioni individualiper misurare l’effettivo consumo e al contempo l’adozione del criterio della ripartizione dei costi, resa obbligatoria dal dlgs n.102/2014, che ha recepito la direttiva 2012/27/UE.

    I 10 consigli sono i seguenti:

    1. obblighi di legge
    2. sistemi (oggetto del provvedimento)
    3. soggetti obbligati
    4. come funziona il sistema
    5. quanto si risparmia
    6. quali sono i vantaggi
    7. costi ed incentivi previsti
    8. chi fa cosa
    9. la lettura dei consumi
    10. sanzioni previste

    Allagato da scaricare.

    Fonte: BIBLUS NET by ACCA 

    PDF icon ENE ENEA 10 consigli cont..pdf


  • RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza): dove non c’è o non può essere eletto, deve essere designato un RLS Territoriale

    Categoria: Lavoro

    In risposta alla richiesta della Regione Marche di un formale parere da parte della Commissione Interpelli sull’articolo 47 comma 2 del Dlgs 81/08 e s.m.i., “in merito alla correttezza dell’interpretazione che porta a concludere come necessaria la presenza del rappresentante dei lavoratori - ovviamente in tali casi territoriali, a causa del divieto di eleggibilità sia attiva che passiva per tali soggetti - anche nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, ovvero, quella che nega tale necessità” la Commissione si esprime come segue:

    … in tutte le aziende, o unità produttive, comprese quelle all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, qualora “non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 (aziende o unità produttive fino a 15 lavoratori)  e 4” (aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori) del medesimo articolo 47 del d.lgs. n. 81/2008 anche in virtù della contrattazione collettiva, le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza debbano essere esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.

     

    In allegato: INTERPELLO N. 16/2016

    PDF icon Interpello-16-2016-Nomina RSL.pdf


  • Inutile effettuare misurazioni specifiche di esposizione ai CAMPI ELETTROMAGNETICI?

    Categoria: Lavoro

    Un esempio: nel caso di luoghi di lavoro contenenti apparati di comunicazione senza fili es. Wi-Fi o Bluetooth con punti di accesso WLAN è del tutto inutile procedere all’effettuazione di misurazioni di esposizioni a CEM in quanto tali sistemi sono già inclusi nella banca dati CEM del Portale Agenti Fisici al seguente link http://www.portaleagentifisici.it/fo_campi_elettromagnetici_viewer_for_macchianario.php?lg=IT&objId=28876&page=0
    Dalla consultazione della banca dati emerge che:
    I luoghi di lavoro contenenti Wi-Fi o Bluetooth comprendenti punti di accesso per WLAN non necessitano di valutazioni specifiche CEM.

    Oltre a questo esempio altre possibili richieste di misurazioni potrebbero essere evitate. 



  • DETRAZIONI 65% Il bonifico errato nella forma non pregiudica la detrazione!

    Categoria: Energia

    Il bonifico errato nella forma non pregiudica la detrazione!

    Bonifico utilizzato per il pagamento degli interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico

    Domanda

    Nella circolare 43/E/2016 si dice che la detrazione spetta anche quando il bonifico usato per il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione è stato “compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di adempiere correttamente all’obbligo di ritenuta”. In questo caso, il beneficiario dell’accredito deve attestare in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio “di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito”. È un chiarimento applicabile anche all’ipotesi in cui il contribuente effettua con un bonifico ordinario (non “parlante”) il pagamento finalizzato alle detrazioni su ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico?

    Risposta

    Come evidenziato nella circolare n. 43/E del 2016 il pagamento delle spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica di edifici esistenti è assoggettato all’applicazione della ritenuta di cui all’articolo 25 del d.l. n. 78 del 2010, norma costituente regola generale. Nei casi di non completa compilazione del bonifico, tali da pregiudicare il rispetto dell’obbligo di operare la ritenuta, la spettanza del beneficio fiscale resta ferma laddove avvenga la ripetizione del pagamento con bonifico corretto (risoluzione n. 55/E del 2012).

    Tuttavia, ove non sia possibile la ripetizione del pagamento, e il mancato assoggettamento a ritenuta dei compensi corrisposti sia dovuto a situazioni “peculiari” (quali l’errata compilazione del bonifico), la fruizione del beneficio fiscale non può escludersi qualora risulti comunque soddisfatta la finalità delle relative norme agevolative tese alla corretta tassazione del reddito nei casi di esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica. La circolare n. 43 del 2016 ribadisce, dunque, che le modalità di fruizione del beneficio prevedono in via ordinaria la effettuazione del pagamento mediante bonifico specifico (cosiddetto bonifico “parlante”), e detta chiarimenti per le ipotesi in cui vi sia stata, per errore, una anomalia nella compilazione del bonifico, stabilendo che ciò non comporta la decadenza dal beneficio fiscale ma solo a condizione che l’impresa attesti con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i corrispettivi accreditati in suo favore sono stati inclusi nella contabilità ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito d’impresa.

     



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