Ultime news

  • FORMALDEIDE: La classificazione della Formaldeide come “cancerogeno, 1/B”

    Categoria: Lavoro

    Il Regolamento (UE) 2015/491 del 23 marzo 2015 modifica il Regolamento 605/2014 e ne proroga l'entrata in vigore dal 1 aprile 2015 al primo gennaio 2016. Di conseguenza anche l'aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio viene rinviato a tale data. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R0491



  • Distacco e contabilizzazione due buone alternative

    Categoria: Energia

    Distacco impianto centralizzato, ecco gli obblighi e le alternative possibili Il distacco di un condomino dall’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento è consentito anche senza autorizzazione dell’assemblea condominiale, a partire dal 18 giugno 2013, come stabilito da numerose Sentenze di Cassazione e dalla Riforma del condominio (legge 220/2012). In particolare, l’art. 1118 del Codice Civile (modificato dalla legge 220/2012) prevede che il singolo condomino possa rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco però non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. Chi vuole distaccarsi dovrà considerare i seguenti aspetti: necessità di produrre un’apposita perizia tecnica necessità di partecipare comunque a determinate spese condominiali obbligo di dotarsi di canna fumaria Obbligo di perizia tecnica Il condomino che intende distaccarsi dall’impianto centralizzato deve preventivamente dimostrare mediante apposita perizia tecnica, redatta da un tecnico abilitato e specializzato, che tale operazione non provochi conseguenze agli altri condomini del fabbricato. Nel documento devono essere indicati: i consumi effettivi dell’impianto i consumi ipotizzati dopo il distacco l’assenza di potenziali alterazioni negative all’impianto centrale Partecipazione a spese In caso di distacco, il condomino rimane comproprietario della caldaia comune ed è quindi tenuto a partecipare alle spese per la conservazione, la manutenzione straordinaria e la messa a norma della stessa. Rimarrebbe, quindi, escluso solo dalle spese relative ai consumi e alla manutenzione ordinaria. Installazione canna fumaria Come previsto dalla legge n. 90/2013, i nuovi impianti di riscaldamento devono essere dotati di canna fumaria. In particolare, l’art. 17-bis al comma 9 prevede che gli impianti termici installatisuccessivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio, alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. Distacco impianto centralizzato, l’alternativa della contabilizzazione del calore Una valida alternativa per chi vuole gestire in autonomia il proprio riscaldamento è quella di fare ricorso alle valvole termostatiche e alla contabilizzazione del calore, cioè a quei dispositivi che consentono di determinare la temperatura degli ambienti;e di misurare i consumi di energia appartamento per appartamento, consentendo a ciascuno di pagare in proporzione all’utilizzo. Al riguardo, ricordiamo che il D.Lgs. 102/2014 fissa al 31 dicembre 2016 il termine ultimo per l’installazione di: valvole termostatiche contabilizzatori di calore ripartitori di calore dispositivi di termoregolazione nei condomini con riscaldamento centralizzato ed edifici polifunzionali, al fine di procederealla contabilizzazione di calore e alla ripartizione delle spese condominiali in base ai consumi effettivi. Il distacco dall’impianto centralizzato deve, inoltre, tener conto delle ulteriori limitazioni normative in materia di risparmio energetico, termoregolazione e contabilizzazione. Ricordiamo, infine, che l’obbligo di termoregolazione e contabilizzazione del calore, se associata alla sostituzione di una vecchia caldaia con un impianto a condensazione, beneficia della detrazione fiscale 65%.   Fonte: BIBLUS-NET by ACCA



  • APE 2015, controlli a campione e obbligo di sopralluogo

    Categoria: Energia

    APE 2015, controlli a campione e obbligo di sopralluogo. Le nuove regole in vigore forniscono maggiori garanzie a tutela della qualità e della professionalità Dal primo ottobre 2015 sono in vigore le nuove norme sulla certificazione energeticadegli edifici, al fine di uniformare il territorio italiano in materia di certificazione. Ricordiamo, infatti, che i 3 decreti del 26 giugno 2015 riscrivono completamente le regole della certificazione energetica. Tra le tante novità introdotte, non passano certo inosservate le misure relative alla predisposizione di controlli a campione e i nuovi obblighi di sopralluogo presso l’edificio da parte del tecnico certificatore. Il legislatore, con le nuove disposizioni normative, ha voluto certamente fornire maggiori garanzie in termini di qualità degli APE e dei dati in esso contenuti ed anche tutelare la professionalità dei tecnici impegnati nella certificazione energetica. Obbligo del sopralluogo da parte del tecnico Il decreto linee guida, all’articolo 4 comma  6 prevede che, al fine di garantire l’esplicazione di un’attività di accertamento finalizzata al rilascio dell’APE, il soggetto incaricato di redigere il documento, deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione. Molto spesso, in passato, alcuni tecnici si sono lamentati di pratiche scorrette da parte di loro colleghi che rilasciavano APE basandosi semplicemente su piante catastali degli immobili,senza effettuare sopralluogo o verifica alcuna. Con le nuove regole ciò non sarà più consentito. Il tecnico deve effettuare almeno un sopralluogo e deve reperire e verificare tutti i dati relativi a involucri verticali, stratigrafie, infissi, impianti, etc. Monitoraggio e controllo degli APE emessi Le nuove linee guida prevedono (art. 5) che le Regioni e le Province autonome, al fine dell’effettuazione dei controlli, adottino piani e procedure per il controllo di almeno il 2% degli APE depositati territorialmente in ogni anno solare. I controlli sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono tipicamente: l’accertamento documentale degli APE, ivi inclusa la verifica del rispetto delle procedure di cui alle Linee guida le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la procedura di calcolo e i risultati espressi le ispezioni delle opere o dell’edificio Sanzioni previste Per quanto riguarda le sanzioni per il certificatore energetico, il decreto richiama esplicitamente l’articolo 15 del D. Lgs. 192/2005, che  prevede: una sanzione a carico del certificatore da 700 a 4.200 euro per APE non corretto una sanzione a carico del direttore dei lavori da 1.000 a 6.000 euro per la mancata presentazione dell’APE al Comune una sanzione a carico del costruttore o del proprietario da 3.000 a 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in affitto     Fonte BiblusNet  by ACCA



  • Diagnosi energetica pubblicata la tabella comparativa del CTI circa gli audit energetici

    Categoria: Energia

    Diagnosi energetica, ll CTI ha pubblicato la tabella di comparazione dei requisiti in materia di audit, diagnosi ed analisi energetica In base a quanto disposto dall’articolo 8 del D.Lgs. 102/2014 (attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica), entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, le grandi imprese e le imprese energivore sono tenute a eseguire una diagnosi energetica dei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale (vedi art. “Il Decreto sull’efficienza energetica è legge. Previsti anche bonus volumetrici“). Al riguardo, il  CTI (Comitato Termotecnico Italiano Energia Ambiente) ha verificato la conformità degli standard UNI CEI EN 16247 e UNI CEI EN ISO 50001:2011 con i requisiti richiesti dal legislatore per l’esecuzione delle diagnosi energetiche previste dal decreto (D.Lgs. 102/2014 efficienza per le grandi imprese e le imprese energivore) e ha redatto undocumento di verifica circa la conformità tra normativa nazionale e norme armonizzate. Si tratta di una tabella di conformità per “verificare la congruenza tra i requisiti della famiglia di standard UNI CEI EN 16247 1-4, della UNI CEI EN ISO 50001:2011 e dell’Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014“. Obiettivo del documento è quello di fornire ai soggetti coinvolti nelle attività di controllo delle diagnosi (Ministero per lo Sviluppo Economico, ENEA, ISPRA) e agli operatori (enti di certificazione, soggetti obbligati alle diagnosi energetiche, fornitori del servizio di diagnosi energetica, ecc.) un valido strumento di verifica della congruenza tra i requisiti delle disposizioni normative in merito. Diagnosi energetica, cos’è Ricordiamo che la diagnosi energetica è “una procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, al fine di individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati” (D.Lgs. 115/2008) . In buona sostanza la diagnosi energetica è il documento tecnico che riporta il consumo reale dell’edificio in condizioni di esercizio, al fine di consentire un uso razionale e gestione corretta dell’energia. La realizzazione di una diagnosi energetica precedente all’intervento di efficientamento è obbligatoria per alcuni incentivi previsti dal Conto Termico (DM 28 dicembre 2012).



  • Nuovo Conto Termico, incentivi e interventi ammessi

    Categoria: Energia

    Possono accedere agli incentivi i privati e le Pubbliche Amministrazioni. In queste ultime rientrano anche le cooperative di abitanti. Sia i privati sia le Pubbliche Amministrazioni possono avvalersi delle Esco per la progettazione e realizzazione degli interventi. A disposizione ci sono 900 milioni di euro annui, 700 per privati e imprese e 200 per le amministrazioni pubbliche. Come nel Conto Termico del 2012, sono incentivabili gli interventi di: - isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato; - sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato; - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti utilizzanti generatori di calore a condensazione; - installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione di Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili non trasportabili.   Il nuovo decreto aggiunge gli interventi di: - trasformazione in “edifici a energia quasi zero”; - sostituzione dei sistemi per l’illuminazione con dispositivi efficienti; - installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed elettrici degli edifici (building automation), di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.   Tra gli interventi di piccole dimensioni sono incentivabili: - la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW; - la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW; - l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 metri quadri, è richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore; - sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore; - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistente esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore. Per incentivare la produzione di energia termica da rinnovabili e ricomprendere gli interventi realizzati sugli edifici di grandi dimensioni, la taglia massima degli impianti passa da 1 MW a 2 MW per i sistemi a pompa di calore e da 1000 metri quadri a 2500 metri quadri per gli impianti  solari termici.   In base al nuovo decreto, l’incentivo nella maggior parte dei casi copre il 40% dell’investimento ed è spalmato in un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni. I tetti massimi, indicati nella Tabella 5, sono differenziati in base al tipo di intervento, alla potenza dell'impianto e alla zona climatica in cui il lavoro è realizzato. L’incentivo sale al 65% per la trasformazione in “edificio a energia quasi zero” e sostituzione dei sistemi di illuminazione con dispositivi efficienti. È inoltre previsto un incentivo pari al50% per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache realizzati nelle zone climatiche E e F. Se all’isolamento termico delle superfici opache si abbina la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, è riconosciuto un incentivo pari al 55% a entrambi gli interventi.   Le spese per le diagnosi energetiche e la redazione dell’Attestato di prestazione energetica (APE), richiesti per la trasformazione in edificio a energia quasi zero e l’isolamento termico delle superfici opache, sono incentivabili al 100% per le Pubbliche Amministrazioni e al 50% per i privati.   Nuovo Conto Termico, semplificazione delle procedure È stata eliminata l’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore, elettriche o a gas, e caldaie a biomassa con potenza termicasuperiore a 500 kW. Fino ad ora l’iscrizione era prevista per gli impianti di potenza termica compresa tra 500 e 1000 kW, ma è stato appurato che ci sono state poche richieste data la difficoltà delle procedure.   Le semplificazioni comprendono anche la compilazione della scheda domanda. Dato che si è visto che oltre il 90% degli interventi per cui si presenta la richiesta di incentivo riguarda apparecchi di piccole dimensioni, il Gestore dei Servizi energetici (GSE) redigerà una lista di prodotti idonei con potenza termica fino a 35 kW e 50 metri quadri per i collettori solari per i quali si può usufruire di una procedura semiautomatica. Questo significa che, acquistando uno dei prodotti della lista, l’operatore accede a un iter semplificato per la compilazione della scheda domanda, in cui non è necessario indicare i dati relativi alla descrizione dell’apparecchio.   Il GSE dovrà anche predisporre una modulistica predeterminata per la presentazione della domanda, razionalizzare le informazioni richieste al momento della compilazione e semplificare le Regole Applicative del 2013.   Quando l’incentivo non supera i 5 mila euro, sarà corrisposto in un’unica rata sia ai privati sia alle Pubbliche Amministrazioni. L’incentivo non può comunque superare il 65% delle spese sostenute.   Saranno inoltre ammesse modalità di pagamento online e tramite carta di credito per attestare le spese sostenute. Al momento il DM 28 dicembre 2012 prevede che le spese siano certificate con fattura o bonifico bancario o postale.   I termini per l’erogazione dell’incentivo dalla conclusione del contratto scenderanno a90 giorni. Ora si deve attendere un tempo doppio, pari a 180 giorni.   Fonte EDILPORTALE NEWS



  • In attesa della prossima emanazione del decreto istitutivo del sistema informativo nazionale per la prevenzione (sinp).

    Categoria: Lavoro

    Dal mese di dicembre è abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni, in attesa della prossima emanazione del decreto istitutivo del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), come previsto dal D.Lgs. 81/08. L'abolizione dell'obbligo è sancita dall'articolo 21, comma 4, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, provvedimento che rientra nell'ambito dei decreti attuativi della Legge 10 dicembre 2014, n. 183 (c.d. "Jobs Act") e che prevede, tra l'altro, una serie di norme di razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro



  • Proroga dell’ecobonus 65% per gli interventi di efficientamento energetico, della detrazione 50% per le ristrutturazioni.

    Categoria: Energia

    Proroga dell’ecobonus 65% per gli interventi di efficientamento energetico, della detrazione 50% per le ristrutturazioni. Ma anche e una serie di agevolazioni per chi decide di acquistare casa.   È stata approvata dal Senato con voto di fiducia la Legge di Stabilità 2016. Questi, in sintesi, i contenuti della norma:   Ecobonus 65% prorogato al 2016 Prorogata fino al 31 dicembre 2016 la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici. Sono detraibili le spese sostenute per interventi sull’involucro dell’edificio che consentano di ottenere una riduzione della trasmittanza termica, comprese schermature solari, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti più efficienti e i lavori preventivi di adeguamento antisismico degli edifici adibiti a prima casa e ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 ex Opcm 3274/2003). La detrazione sarà estesa anche all’acquisto, installazione e messa in opera degli impianti domotici. Potranno usufruire della detrazione del 65% anche gli Istituti Autonomi Case Popolari che nel 2016 sosterranno spese per interventi sugli immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Per i lavori di riqualificazione energetica delle parti comuni dei condomìni, icondòmini incapienti potranno cedere la loro quota di detrazione alle imprese che realizzano gli interventi. Le modalità operative saranno definita in dettaglio dall’Agenzia delle Entrate. Detrazione 50% sulle ristrutturazioni e Bonus Mobili prorogati al 2016 È stata prorogata fino al 31 dicembre 2016 la detrazione fiscale del 50% sugli interventi di ristrutturazione. Confermati il tetto massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare e le 10 rate annuali per il rimborso. Sono detraibili le spese per lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, lavori di ristrutturazione edilizia ed eliminazione delle barriere architettoniche.   Prorogato fino al 31 dicembre 2016 anche il Bonus Mobili, cioè la detrazione del 50% su una spesa massima di 10 mila euro rimborsabile in 10 anni per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica destinati ad arredare un'abitazione sottoposta a ristrutturazione.   Nuovo Bonus Mobili per le giovani coppie Alle giovani coppie che acquistano la prima casa sarà riconosciuta una detrazione del 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per l’acquisto di mobili per un ammontare complessivo fino a 16 mila euro. Per poter richiedere la detrazione non sarà necessario ristrutturare e almeno un componente della coppia dovrà avere meno di 35 anni. Non ci sarà distinzione tra coniugi e coppie di fatto.   Credito di imposta per i sistemi di videosorveglianza Nel 2016 sarà riconosciuto un credito di imposta per le persone fisiche che, al di fuori della loro attività di lavoro autonomo, installano sistemi di videosorveglianza digitale o di allarme. Per questa misura sono stati stanziati 15 milioni di euro.   Acquisto prima casa in leasing Si potrà acquistare la prima casa in leasing. Con il contratto di locazione finanziaria, la banca o l’intermediario si obbligano ad acquistare o far costruire l’immobile, su scelta e indicazione dell’utilizzatore che pagherà un canone per un periodo di tempo concordato; alla scadenza del contratto l'utilizzatore potrà riscattare la casa ad un prezzo prestabilito. I giovani sotto i 35 anni, con un reddito fino a 55 mila euro annui, che decidono di ricorrere a questa opzione in alternativa al mutuo, saranno agevolati con una detrazione fiscale del 19% fino a un massimo di 8 mila euro annui e una detrazione del 19% sulla maxi rata finale per un importo non superiore a 20 mila euro. Le agevolazioni si applicano, dimezzate, anche agli over 35. La deduzione dovrà quindi essere calcolata su un canone massimo di 4 mila euro e su una maxirata finale di 10 mila euro. In caso di perdita del lavoro, l’utilizzatore può chiedere la sospensione del pagamento dei canoni periodici. La richiesta può essere fatta una sola volta per un periodo fino a dodici mesi.   Bonus per l'acquisto di una eco-casa dal costruttore L’acquirente che nel 2016 compra direttamente dall’impresa di costruzione una casa, nuova o ristrutturata, in classe energetica A o B, avrà diritto ad una detrazione Irpef pari al 50% dell’Iva pagata. Acquistando, per esempio, un’abitazione da destinare a prima casa che costa 100 mila euro, l’Iva al 4% ammonterà a 4 mila euro. Lo sconto Irpef per l’acquirente sarà pari a 2 mila euro, cioè la metà dell’Iva versata. Il rimborso avverrà in dieci anni con rate di pari importo. Se, invece, l’abitazione che costa 100 mila euro non deve essere utilizzata come prima casa, l’Iva ammonterà al 10%, quindi si dovranno versare 10 mila euro. In questo caso, l’acquirente potrà usufruire di uno sconto Irpef pari a 5 mila euro.



  • Il nuovo bando incentivi isi 2015 finanzierà anche le bonifiche dall’amianto; domande dal 1° marzo al 5 maggio 2016

    Categoria: Lavoro

    È stato pubblicato il 21 dicembre scorso il nuovo Bando Incentivi Isi 2015 attraverso il quale l’Inail mette a disposizione delle aziende 276.269.986 euro a titolo di contributi a fondo perduto per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.   La somma rappresenta la sesta tranche di un ammontare complessivo di oltre 1,2 miliardi di euro stanziato dall’Istituto a partire dal 2010. La novità più rilevante del bando Isi 2015 è rappresentata dall’introduzione di uno specifico asse di finanziamento dedicato ai progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. Le aziende interessate potranno inserire le proprie domande dal 1° marzo al 5 maggio 2016 nella sezione “Accedi ai servizi” sul portale dell’Inail. I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale e iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura. Nello specifico, possono accedere agli incentivi Inail: 1. progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; 2. progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; 3. progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. Le imprese possono presentare un solo progetto per una sola unità produttiva, riguardante una sola tipologia tra quelle indicate (per i progetti di tipologia 2 l’intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni).   Il contributo erogato, in conto capitale, è pari al 65% delle spese sostenutedall’impresa per la realizzazione del progetto, al netto dell’Iva. Il contributo massimo erogabile è pari a 130.000 euro; il contributo minimo ammissibile è pari a 5.000 euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di contributo. I finanziamenti a fondo perduto - ripartiti su singoli avvisi regionali pubblicati sul portale dell’Inail - vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. Il contributo viene erogato a seguito del superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto ed è cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito (es. gestiti dal Fondo di garanzia delle PMI e da Ismea). La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma tramite Posta elettronica certificata.   Dal 1° marzo al 5 maggio 2016, sul sito www.inail.it - Servizi on line, le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di contributo con le modalità indicate negli Avvisi regionali.   Dal 12 maggio 2016 le imprese che avranno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato definitivamente la propria domanda potranno accedere all’interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice identificativo che le identificherà in maniera univoca. Successivamente le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al contributo, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda, ottenuto mediante la procedura di download. La data e gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande saranno pubblicati sul sito Inail a partire dal 19 maggio 2016.   Per avere ulteriori informazioni è possibile - oltre all’accesso sul sito inail.it - contattare il contact center 803164 (gratuito da rete fissa) e il numero 06.164.164 (a pagamento in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico).     Fonte: www.edilportale.com



  • Sicurezza sul lavoro, il committente deve vigilare sul coordinatore

    Categoria: Lavoro

    Con la sentenza n. 16/2016 depositata il 5 gennaio, la quarta sezione penale della Cassazione fornisce alcuni chiarimenti in merito alla posizione di garanzia gravante sul committente in materia di sicurezza sul lavoro.

    La suprema Corte ricorda che a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 494/1996, nella giurisprudenza di legittimità la responsabilità del committente ha cominciato ad essere derivata dalla violazione di alcuni obblighi specifici, quali l'informazione sui rischi dell'ambiente di lavoro e la cooperazione nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, ritenendosi che resti ferma la responsabilità dell'appaltatore per l'inosservanza degli obblighi prevenzionali su di lui gravanti.

    Ribadito il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, tanto in capo al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche) che del committente, si è anche richiamata la necessità che tale principio non conosca un'applicazione automatica, "non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori".

    Ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, "occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo".

    DOVERI DI PREVENZIONE TANTO SUL COMMITTENTE TANTO SUL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE. Ciò posto - e rimarcata infine la non coincidenza degli statuti rispettivamente del committente e del datore di lavoro-committente, fermo restando che le due figure possono in concreto cumularsi – la Cassazione penale sottolinea che la nomina di un coordinatore per l'esecuzione alloca doveri prevenzionistici tanto sulla figura del committente che su quella del coordinatore per la esecuzione.

    La suprema Corte richiama la previsione dell'art. 6 d.lgs. n. 494/1996 (norma vigente al tempo del fatto), oggi riproposta dall'articolo 93, co. 2 d.lgs. n. 81/2008, secondo la quale la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi posti in capo al coordinatore per l'esecuzione. Alla lettera a) dell'art. 93, in particolare, si legge che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori durante la realizzazione dell'opera verifica l'applicazione da parte dell'impresa esecutrice o dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenuti nel piano di sicurezza e di coordinamento. Tanto implica che il committente è tenuto a svolgere un'attività di vigilanza sull'adempimento da parte del coordinatore della verifica che l'impresa esecutrice abbia osservato le disposizioni ad essa pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento.

    NESSUNA DELEGA DAL COMMITTENTE AL COORDINATORE. Ciò – conclude la Cassazione - rende palese l'infondatezza del rilievo difensivo per il quale la "delega di funzioni" rilasciata dal committente al coordinatore per l'esecuzione dei lavori esonera il primo dall'obbligo di vigilare sugli adempimenti ai quali il secondo è tenuto. Quello di vigilare sull'operato delle ditte esecutrici non è obbligo possibile oggetto di delega dal committente al coordinatore, essendo previsto dalla legge in via originaria in capo al coordinatore per l'esecuzione. Non vi è luogo quindi ad alcuna delega di funzioni al riguardo, e l'area di rischio governata dal committente è per l'appunto definita in passato dall'art. 6 citato ed oggi dall'articolo 93, co. 2, d.lgs. n. 81/2008.



  • Rifiuti Sistri: pubblicato il provvedimento che dimezza le sanzioni

    Categoria: Energia

    La  Legge  di  conversione  25  febbraio 2016, n. 21 del Decreto 30 dicembre 2015, n. 210 (cd. DL milleproroghe) è stata  pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016 ed è in vigore dal 27 febbraio 2016.

    Per quel che riguarda l'art. 8 ("Proroga di termini in materia di competenza   del   Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"), con la legge di conversione sono state inserite nuove disposizioni in materia di SISTRI, prevedendo, in particolare, che "fino al 31 dicembre   2016   e comunque non oltre il collaudo con esito positivo   della   piena operativita' del nuovo sistema di tracciabilita' individuato a   mezzo di procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando pubblicato il 26 giugno 2015", le sanzioni per mancata iscrizione e/o non corretto versamento del contributo (art. 260-bis, commi 1 e 2, D.Lgs. 52/06), sono ridotte del 50 per cento.

    Non sono state oggetto di modifica le sanzioni relative al corretto utilizzo del SISTRI, la cui entrata in vigore rimane quindi fissata, allo stato attuale, al 1° gennaio 2017.

    E' possibile consultare il testo coordinato del provvedimento sul sito della Gazzetta Ufficiale, al seguente link: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblica...



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Ultime news

  • Categoria: Energia

    Entra in vigore la Legge 101/2021 sul Fondo Complementare al PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che introduce la PROROGA del Superbonus per condomìni, persone fisiche proprietarie di edifici plurifamiliari fino a 4 uni


  • Categoria: Energia

    L’agenzia delle Entrate emette un chiarimento!!


  • Categoria: Energia

    Diversamente da quanto detto in precedenza, i sistemi di ventilazione meccanica POSSONO ottenere il Superbonus se la loro installazione avviene unitamente ad un intervento di coibentazione dell’edificio


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