PREPOSTO: NUOVI OBBLIGHI E PIÙ RESPONSABILITÀ PENALI

È stata annunciata una nuova rivoluzione nel campo della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il provvedimento incide su una serie di punti cardine:

  • La sospensione

In primo luogo la modifica dell'articolo 14 del Dlgs 81/08, relativa alla sospensione dell'attività delle imprese che occupano almeno il 10% di manodopera irregolare o incorrono in una serie tipizzata di violazioni in materia di sicurezza.
Nella legge di conversione il provvedimento è stato confermato con un'integrazione: con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, prima dell'inizio dei lavori il committente deve operare la preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio mediante sms o posta elettronica. 
L'omissione è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

  • Il ruolo del preposto

Il secondo punto introdotto dalla legge di conversione è relativo alla maggiore responsabilizzazione del preposto: è stato infatti riscritto l'articolo 19 del Testo Unico sicurezza (obblighi del preposto), con l'inserimento ex novo dell'obbligo del preposto stesso (in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale da parte dei lavoratori) di intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.
In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, il preposto dovrà interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori.
Stesso obbligo vale in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo notata durante la vigilanza.
Viene quindi codificato l'obbligo giuridico del preposto di intervenire attivamente nel caso in cui venissero rilevate violazioni della normativa di sicurezza. La violazione di questa disposizione, in caso di infortunio, può certamente portare all'imputazione del preposto non solo per la violazione della norma prevenzionistica, ma anche per lesioni colpose o omocidio colposo.
Sul fronte datoriale è stato modificato l'art. 18 che obbliga il datore di lavoro ad individuare il preposto per la realizzazione delle attività di vigilanza con la previsione che contratti e accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività del preposto.

  • La prevenzione

Diventa fondamentale anche la formazione che viene posta sempre più al centro dell'attività di prevenzione: viene introdotto l'obbligo di formazione anche a carico del datore di lavoro, l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro dovranno essere definiti con la revisione degli accordi Stato regioni entro il 30 giugno 2022.

  • La formazione 

Infine, sempre in tema di formazione viene previsto che per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

 

Fonte: Il Sole 24 Ore

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