DISTACCO DAL RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO

E' utile ricordare i fondamentali come riportato dal sito TEKNORING in data odierna.

Estratto:

I diritti individuali dei condomini

Alcune sentenze della Cassazione ricordano che “in tema di condominio negli edifici, è nulla – e quindi non soggetta al termine di impugnazione di cui all’art. 1137 c.c. – la delibera assembleare che addebiti le spese di riscaldamento ai condomini proprietari di locali cui non sia comune, né siano serviti dall’impianto di riscaldamento, trattandosi di delibera che riguarda i diritti individuali di tali condomini e non alla mera determinazione quantitativa del riparto delle spese” (vedi anche Cass. 22634/2013).

Il condomino può legittimamente rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità  immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità  di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto. (vedi anche Cass. 7518/2006 e Cass. 16365/2007).

Pertanto, il condomino che non fruisce del riscaldamento centralizzato non è tenuto al pagamento delle spese relative al consumo. Se la delibera condominiale stabilisce il contrario, questa non può essere ritenuta legittima e il condomino può contestare le spese del riscaldamento anche in sede di opposizione al decreto ingiuntivo. La nullità  delle delibere assembleari può essere accertata incidentalmente anche nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Questo ove la pretesa creditoria del condominio sia fondata sul rendiconto approvato dall’assemblea e nonostante lo stesso non sia stato previamente impugnato in giudizio.

Abbiamo un'esperienza ultradecennale su queste pratiche di distacco dall'impianto centralizzato e vi invitiamo a contattarci per informazioni e preventivi.

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